Investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000 n. 397)
L'attivita' d'indagine difensiva è volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice.
Con l'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale anche il difensore ha la facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
L'investigatore privato autorizzato è di ausilio al difensore nell'ambito delle investigazioni difensive, come previsto nell'articolo 222 norme att. del Codice di Procedura Penale.
Nella'ambito delle investigazioni difensive ci sono le attività di indagini preventive che a seguito di un mandato scritto del difensore posso essere messe in atto dall'investigatore prima che il procedimento penale sia attivo. Questa possibilità è sancita dall'Art. 391 nonies del C.P.P.
Le Investigazioni difensive si possono attivare durante tutto l'arco temporale del processo penale, sempre previo mandato scritto da parte del difensore. Tuttavia ci sono due forme:
- La prima forma, detta anche TIPICA, è disciplinata dal codice
- Art.391 bis comma 1 C.P.P. (colloquio non documentato con persone informate sui fatti)
- Art.391 sexies C.P.P. (Accesso ai luoghi)
- La seconda forma, detta ATIPICA, riguarda tutti gli atti informali come
- Rintraccio di persone
- Ricerca di elementi o cose
- Conversazioni di tipo informale
- Registrazioni in luoghi pubblici
- Ricerca e rintraccio di ogni elemento utile alle indagini